Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Corte di Cassazione
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile. Questo tipo di decisione, sebbene breve, è di fondamentale importanza perché chiarisce che l’accesso alla giustizia deve avvenire nel rispetto di precise regole procedurali, la cui violazione comporta sanzioni economiche significative. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso per comprendere meglio la decisione della Suprema Corte e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso in Breve
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Ancona, datata 9 settembre 2024. Il ricorrente, un individuo nato nel 1995, ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado rivolgendosi alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giurisdizione italiana. Tuttavia, il suo tentativo di impugnazione non ha superato il vaglio preliminare della Corte.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza datata 14 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente dichiarando il suo ricorso semplicemente inammissibile. Questa pronuncia significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione; non hanno valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno. La decisione si è fermata a un livello precedente, quello della verifica dei requisiti formali e sostanziali che ogni ricorso deve possedere per poter essere esaminato.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene il testo dell’ordinanza sia molto sintetico e non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause generali che portano a una tale pronuncia. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
* Mancanza di motivi specifici: Il ricorso non indica in modo chiaro e preciso le violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata.
* Proposizione fuori termine: L’impugnazione è stata presentata oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Assenza di interesse: Il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale a ottenere la riforma del provvedimento.
* Motivi non consentiti: Vengono sollevate questioni di fatto, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità, dove la Corte valuta solo la corretta applicazione del diritto.
La decisione di inammissibilità, quindi, funge da filtro per garantire che solo le questioni giuridicamente rilevanti e correttamente formulate giungano all’attenzione della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche della Pronuncia
La conclusione del procedimento è stata netta e ha comportato pesanti conseguenze economiche per il ricorrente. La Corte non si è limitata a respingere l’impugnazione, ma ha condannato l’individuo a due pagamenti distinti:
1. Pagamento delle spese processuali: Il ricorrente deve rimborsare allo Stato i costi sostenuti per la gestione del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: È stata inflitta una sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare a favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti.
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: un’impugnazione temeraria o presentata senza il dovuto rispetto delle norme procedurali non è priva di conseguenze. Oltre a non ottenere il risultato sperato, il ricorrente si espone a sanzioni economiche che aggravano la sua posizione.
Cosa accade quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso penale inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente, come conseguenza diretta, viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Chi deve pagare le spese in caso di ricorso inammissibile?
Le spese processuali e la sanzione pecuniaria sono interamente a carico della parte che ha presentato il ricorso risultato inammissibile.
Qual è lo scopo della condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
Si tratta di una sanzione prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza rispettare le regole procedurali. I fondi raccolti dalla Cassa delle ammende vengono utilizzati per finanziare programmi e interventi per il recupero e il reinserimento sociale dei condannati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29997 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29997 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 27/10/1995
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di Namochi COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, avuto riguardo alla valutazione probat sotteso al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 337 ascritto all’imputato
in relazione al tema della idoneità oppositiva riscontrato a fondamento della configurabilità
reato in contestazione, i primi due motivi oltre ad essere generici (in particolare il replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merit
argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coe con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche
mentre con il terzo motvo si contrasta il denegato riconoscimento delle generiche ma anche sul tema la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da
adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito n censurabile in questa sede
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le Pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.