Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, ogni dettaglio procedurale assume un’importanza cruciale. Un errore nella formulazione dell’atto può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, una decisione che chiude definitivamente la porta a un esame nel merito della questione e comporta significative conseguenze economiche. Analizziamo un’ordinanza della Suprema Corte che illustra perfettamente questo scenario.
I Fatti del Caso
Tre individui avevano proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’obiettivo era, come di consueto, ottenere l’annullamento o la riforma della decisione del giudice di secondo grado. Il caso è stato quindi sottoposto al vaglio della settima sezione penale della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e perentorio. La Corte di Cassazione, dopo aver sentito la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, ha dichiarato i ricorsi proposti come inammissibili. Questa decisione non entra nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, è possibile delineare le cause generali che portano a una tale decisione. Un ricorso inammissibile in Cassazione può derivare da diversi vizi, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici: il ricorso non indica chiaramente quali siano le violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di fatto: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione del diritto. Un ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove è inammissibile.
* Vizi formali: errori nella redazione dell’atto, mancanza di sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato, tardività nella presentazione del ricorso.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto sussistente una di queste (o altre) cause ostative, che ha impedito di procedere all’esame del merito delle doglianze. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica prevista dalla legge per sanzionare l’utilizzo improprio dello strumento processuale, che ha impegnato inutilmente la macchina della giustizia.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è rigorosamente vincolato al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile non solo segna la fine del percorso giudiziario per l’imputato, confermando la condanna precedente, ma aggiunge anche un onere economico non trascurabile. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione con la massima diligenza e perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente sulle questioni di diritto ammesse in sede di legittimità. Per i cittadini, è un monito sulla serietà e complessità del processo penale, dove ogni passo deve essere ponderato con attenzione.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo ai ricorsi presentati?
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’ordinanza specifica i motivi per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
No, il testo dell’ordinanza esaminata non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni giuridiche o procedurali, ma si limita a statuire l’inammissibilità e le conseguenti condanne economiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20460 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20460 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASERTA il 25/12/1957 COGNOME NOME nato a CASERTA il 27/06/1988 NOME nato a CASERTA il 23/03/1966
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, dichiarando di non doversi
procedere nei confronti degli stessi per il reato di cui all’art. 181 Digs. 42/2004 e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime
cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili anche del reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle
circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di
NOME COGNOME è del tutto generico, perché privo dei requisiti prescritti dall’art.
581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto
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non consente’ al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 26 marzo 2025