Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20460 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20460 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, dichiarando di non doversi
procedere nei confronti degli stessi per il reato di cui all’art. 181 Digs. 42/2004 e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime
cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili anche del reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle
circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di
NOME COGNOME, è del tutto generico, perché privo dei requisiti prescritti dall’art.
581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto
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non consente’ al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 26 marzo 2025