Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Il percorso verso la giustizia è scandito da regole e procedure precise, soprattutto quando si giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue severe conseguenze. Questo provvedimento, sebbene estremamente conciso, è emblematico di come il mancato rispetto dei requisiti di legge possa precludere l’esame nel merito di una vicenda giudiziaria, con importanti ricadute economiche per chi propone l’impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello di una città del Sud Italia. Il ricorrente, evidentemente insoddisfatto della decisione di secondo grado, ha scelto di adire la Suprema Corte di Cassazione, organo che non giudica nuovamente i fatti, ma valuta la corretta applicazione del diritto e la legittimità delle procedure seguite nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Suprema Corte e le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e sentito il Consigliere relatore, ha emesso una decisione netta e perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa statuizione impedisce alla Corte di entrare nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità non significa che le ragioni del ricorrente fossero infondate nel merito, ma semplicemente che l’atto di impugnazione presentava vizi tali da non poter essere nemmeno preso in considerazione. Le conseguenze di tale decisione sono state immediate e gravose: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è un provvedimento standardizzato che non esplicita le ragioni specifiche della decisione. Tuttavia, è possibile delineare le cause più comuni che portano a un ricorso inammissibile in Cassazione. Generalmente, un ricorso viene dichiarato tale quando:
* Mancano i motivi specifici: L’atto non indica in modo chiaro e preciso quali norme di legge si ritengono violate o quali vizi procedurali avrebbero inficiato la sentenza impugnata.
* I motivi sono manifestamente infondati: Le argomentazioni sono palesemente prive di pregio giuridico.
* Si propongono questioni di fatto: Il ricorrente tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado e non alla Cassazione, che è giudice di legittimità.
* L’atto è presentato fuori termine o senza rispettare altre formalità prescritte dalla legge.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il ricorso rientrasse in una di queste categorie, precludendone l’analisi.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso cristallizza la sentenza della Corte d’Appello, che diventa così definitiva. Le implicazioni pratiche sono significative: non solo il tentativo di ribaltare la decisione di secondo grado è fallito, ma ha anche generato costi aggiuntivi per il ricorrente. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a una difesa tecnica specializzata per la redazione dei ricorsi per Cassazione, atti che richiedono un’elevata perizia giuridica e il rigoroso rispetto dei formalismi imposti dal codice di procedura penale. Un errore nella formulazione può, come in questo caso, vanificare ogni possibilità di successo e comportare sanzioni economiche rilevanti.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi procedere all’esame del merito delle questioni sollevate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’ordinanza spiega perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
No, il testo del provvedimento è sintetico e non entra nel dettaglio delle motivazioni giuridiche specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20468 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20468 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 11/01/1968
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, dichiarando di non doversi procedere nei confronti del predetto per il reato di
furto (capo b) e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile anche
del reato di furto in abitazione (capo a);
Considerato che il ricorso proposto dall’imputato – il quale articola un unico motivo, con cui si denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione
all’art. 444 cod. proc. pen. e vizio di motivazione – è inammissibile in quanto svolge censure non pertinenti, atteso che nella specie non si versa in ipotesi di applicazione
della pena, essendo l’imputato stato giudicato con rito ordinario;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 26 marzo 2025