Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21469 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21469 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE nato a ROMA il 29/12/1972
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME Marco.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta carenza di motivazione con riferimento all’aumento di pena determinato a titolo di continuazione sul
fatto reato già giudicato.
Considerato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto generica e priva di confronto con la decisione impugnata.
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena irrogata a titolo di continuazione, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è
sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito evidenziato le ragioni giustificatrici poste a fondamento della decisione, alla luce dei criteri d
cui all’art. 133 cod. pen., distinguendo l’aumento per ciascuno dei reati satellite.
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione
non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Pridt