Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare precise regole procedurali. Un errore può costare caro, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile, che non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche sanzioni economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’appellante, cercando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, ha adito il massimo organo della giurisdizione ordinaria. Tuttavia, il percorso del ricorso si è interrotto prima ancora di entrare nel vivo delle questioni legali sollevate.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti e sentito la relazione del Consigliere relatore, ha emesso una decisione netta e perentoria. Con ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa statuizione impedisce alla Corte di valutare la fondatezza dei motivi di ricorso. In pratica, la Corte non dice se il ricorrente avesse ragione o torto nel merito, ma afferma che il suo ricorso non possedeva i requisiti minimi per poter essere giudicato. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni Dietro una Dichiarazione di Inammissibilità
Il provvedimento in esame non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni di inammissibilità. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una simile pronuncia. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per vizi formali, come il mancato rispetto dei termini per la presentazione, o per la manifesta infondatezza dei motivi, ovvero quando le argomentazioni proposte sono palesemente prive di pregio giuridico e non rientrano nei casi specifici per cui è possibile ricorrere in Cassazione. Altre cause possono includere la mancanza di un interesse concreto ad agire o la proposizione di questioni che implicherebbero una rivalutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La decisione analizzata è un monito sull’importanza della tecnica processuale. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta due effetti principali. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile, cristallizzando i suoi effetti. In secondo luogo, scatta una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, che oltre a dover sostenere le spese del procedimento, è tenuto a versare una somma alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare impugnazioni presentate con leggerezza o per scopi meramente dilatori. Pertanto, affidarsi a un legale esperto in diritto processuale è essenziale per evitare esiti sfavorevoli e costi imprevisti.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti procedurali o sostanziali previsti dalla legge. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese del processo sia una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso inammissibile.
A cosa servono i fondi versati alla Cassa delle ammende?
I fondi versati alla Cassa delle ammende vengono utilizzati per finanziare progetti volti al miglioramento delle infrastrutture carcerarie e per sostenere programmi di reinserimento sociale dei detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21422 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21422 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VITTORIA il 31/12/1979
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ha confermato la pronuncia di
condanna dell’imputata per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui si chiede la disapplicazione della
recidiva;
considerato che la censura proposta dalla ricorrente, oltre a risultare
meramente reiterativa dell’atto di appello, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui si dà correttamente conto della
pluralità e della specificità dei precedenti penali dell’imputata nonché della maggiore pericolosità sociale espressa con la presente evasione;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Agi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/05/2025