Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è il caso di un ricorso inammissibile dichiarato dalla Corte di Cassazione, che non solo pone fine al percorso legale del ricorrente ma comporta anche significative conseguenze economiche. Analizziamo un’ordinanza recente per comprendere meglio la dinamica e le implicazioni di una tale decisione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova. Un cittadino, ritenendosi leso da tale decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte, che si è riunita in udienza per valutarne l’ammissibilità.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile della Corte
Con un’ordinanza sintetica ma perentoria, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso del gravame. Il collegio giudicante, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato e aver dato avviso alle parti, ha deliberato di dichiarare il ricorso inammissibile. Questa statuizione impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, ovvero di analizzare le ragioni e le argomentazioni legali proposte dal ricorrente. La decisione si concentra esclusivamente su un vizio preliminare che inficia l’atto di impugnazione stesso.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame non esplicita i motivi specifici che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, un ricorso può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, come la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge per il ricorso in Cassazione (ad esempio, violazione di legge o vizio di motivazione), o la proposizione di questioni di fatto che sono precluse in sede di legittimità. La decisione sottolinea che, una volta riscontrato un vizio di questo tipo, il giudice non può procedere oltre nell’esame della causa.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità sono severe. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e non più contestabile. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale di affidarsi a professionisti esperti per la redazione di atti di impugnazione, al fine di evitare che vizi procedurali possano vanificare le possibilità di successo e comportare ulteriori oneri economici.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha esaminato le ragioni alla base del ricorso?
No, dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte non ha esaminato il merito della questione, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla correttezza procedurale dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18306 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18306 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 03/06/1982
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 29288/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 – 3
cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenua generiche, al trattamento sanzionatorio, all’aumento di pena inflitto per la continuazione;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una divers
valutazione delle prova, e, dall’altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 1 e ss.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.