Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29310 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29310 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BARI il 22/07/1960
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia indicata in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata rilevazione di cause d non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen, alla eccessività della pena, alla errata qualificaz
giuridica del fatto.
Il ricorso è inammissibile.
Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora
rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945,
COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/200
consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
Il Consiglier estensore
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Il Presi’ -nte