Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28956 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28956 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a THIENE il 07/05/1995
NOME COGNOME nato a TRESCORE BALNEARIO il 09/06/1991
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo
grado con la quale erano state ritenute responsabili del delitto di furto in abitazione;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui si denunzia l’inosservanza della legge penale asserendo che gli elementi probatori raccolti a carico
delle imputate difettino dei caratteri di precisione, gravità e concordanza – è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c)
cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; il motivo di ricorso si risolve nella pedissequa
reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalle Corti di merito, omettendo, quindi, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata
avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025.