Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Condanna alle Spese
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, numero 28386 del 2025, offre uno spunto cruciale per comprendere le conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un ricorso viene presentato senza i requisiti previsti dalla legge, la Corte Suprema non entra nel merito della questione, ma si limita a una declaratoria di inammissibilità che comporta precise sanzioni economiche per il ricorrente. Questo provvedimento, seppur sintetico, è un chiaro monito sull’importanza di un’attenta valutazione prima di adire il giudice di legittimità.
Il Percorso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 3 giugno 2024. Non soddisfatto della decisione di primo grado, l’imputato ha deciso di impugnare il provvedimento direttamente dinanzi alla Corte di Cassazione, l’organo supremo della giurisdizione italiana. L’udienza per la discussione del ricorso è stata fissata per il 4 luglio 2025.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
All’esito dell’udienza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione è di fondamentale importanza: significa che i giudici non hanno valutato se le richieste del ricorrente fossero fondate o meno. La decisione si è fermata a un livello precedente, ovvero alla verifica dei presupposti processuali necessari affinché il ricorso potesse essere esaminato.
Le Conseguenze Economiche della Dichiarazione di Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di effetti. Al contrario, l’ordinanza ha condannato il ricorrente a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi sostenuti dall’apparato statale per la gestione del procedimento.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: il ricorrente è stato condannato a pagare 3.000,00 euro a questo specifico ente. Si tratta di una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti al di fuori dei casi previsti dalla legge, che appesantiscono inutilmente il lavoro della Corte.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità (potrebbero essere di varia natura: tardività, mancanza di motivi specifici, etc.), la motivazione della condanna economica è implicita nella natura stessa della decisione. Quando si presenta un ricorso in Cassazione, si attiva un complesso e costoso meccanismo giudiziario. Se il ricorso si rivela privo dei requisiti minimi per essere discusso, la legge prevede che il proponente debba farsi carico non solo delle spese, ma anche di una sanzione aggiuntiva. Questa misura serve a responsabilizzare le parti e i loro difensori, incentivandoli a percorrere la via del giudizio di legittimità solo in presenza di vizi giuridici concreti e ben argomentati.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, non una terza istanza di giudizio sul fatto. La dichiarazione di ricorso inammissibile e la conseguente condanna al pagamento delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende rappresentano le dirette conseguenze di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Per i cittadini e i professionisti del diritto, questo costituisce un importante promemoria sulla necessità di ponderare attentamente la strategia processuale, al fine di evitare esiti sfavorevoli e oneri economici significativi.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha modificato la decisione del Tribunale di Ravenna?
No. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte non è entrata nel merito della sentenza del Tribunale, che quindi rimane invariata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28386 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28386 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CERVIA il 20/11/1964
avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che l’impugnazione – qualificata come “atto di appello” e poi convertita in ricorso cassazione posto che il Tribunale di Ravenna ha pronunciato sentenza di non punibilità ex art.
131-bis cod. pen. in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 58, 221 r.d. n. 63
1940, che è punita con pena alternativa, e quindi detta sentenza è inappellabile ai sens dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. -, proposta nell’interesse di NOME COGNOME per il minist
del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME del foro di Forlì-Cesena, è inammissib perché l’indicato difensore non è iscritto all’albo speciale dei Cassazionisti, come risulta d
certificazione in atti;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.