Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28386 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28386 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CERVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’impugnazione – qualificata come “atto di appello” e poi convertita in ricorso cassazione posto che il Tribunale di Ravenna ha pronunciato sentenza di non punibilità ex art.
131-bis cod. pen. in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 58, 221 r.d. n. 63
1940, che è punita con pena alternativa, e quindi detta sentenza è inappellabile ai sens dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. -, proposta nell’interesse di NOME COGNOME per il minist
del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO del foro di Forlì-Cesena, è inammissib perché l’indicato difensore non è iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, come risulta d
certificazione in atti;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.