Ricorso Inammissibile: la Cassazione Condanna alle Spese e a una Sanzione
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione, datata 4 giugno 2025, offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Con questo provvedimento, i giudici supremi non solo hanno respinto l’impugnazione, ma hanno anche condannato il ricorrente a significative sanzioni economiche. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo il 25 settembre 2024. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha deciso di adire la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per cercare di ottenere un annullamento o una riforma della pronuncia a lui sfavorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione
Dopo aver esaminato gli atti, la Corte di Cassazione ha emesso una decisione netta e perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della questione, ovvero non valuta se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno. La declaratoria di inammissibilità blocca l’analisi sul nascere, attestando che l’atto di impugnazione presenta dei vizi procedurali o di contenuto che ne impediscono la trattazione.
Le conseguenze per il ricorrente sono state duplici e onerose:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: come di consueto in caso di soccombenza, il ricorrente è stato obbligato a sostenere i costi del procedimento.
2. Pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha inflitto un’ulteriore sanzione pecuniaria di 3.000 euro, da versare a favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di reinserimento e a migliorare le condizioni delle strutture carcerarie.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame non esplicita i motivi specifici dell’inammissibilità, come spesso accade in questo tipo di provvedimenti sintetici. Tuttavia, è utile ricordare le cause più comuni che portano a una tale declaratoria in Cassazione. Un ricorso può essere considerato inammissibile quando, ad esempio, i motivi non sono specifici, si limita a riproporre le stesse argomentazioni dei gradi precedenti, contesta la valutazione dei fatti (attività preclusa al giudice di legittimità) o è presentato fuori dai termini di legge. La sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate, che appesantiscono il sistema giudiziario senza reali prospettive di accoglimento.
Le Conclusioni
Questa decisione della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: impugnare una sentenza non è un atto da prendere alla leggera. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma si trasforma in un costo economico tangibile. La condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende serve da monito sulla necessità di affidarsi a professionisti competenti, in grado di valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione e di redigere un atto che rispetti rigorosamente i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, evitando così conseguenze pregiudizievoli per l’assistito.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 25 settembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26748 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26748 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a PALERMO il 02/02/2002
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente
riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., confermando nel resto;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata – è
inammissibile in quanto caratterizzato da censure estremamente generiche;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il Presidente
Il Consigliere estensore