Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26540 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26540 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 26/02/1967
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi motivazionali
e violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di non supera la soglia di ammissibilità, in quanto si risolve nella mera riproposizi
di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e logicamente coerenti (cfr. pag. 1 del
sentenza impugnata), senza che il ricorrente sviluppi una specifica e puntua critica alle motivazioni poste a fondamento della decisione;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza
della recidiva reiterata e specifica, è parimenti inammissibile, poiché la rel censura non risulta essere stata proposta con l’atto di appello e, pertanto, non
essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi dell’ar comma 3, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.