Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna alle Spese e Sanzione
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare scrupolosamente i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, che non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche sanzioni economiche significative per il proponente. Analizziamo insieme i dettagli di questa ordinanza per comprendere meglio la decisione dei giudici e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione della Corte di Cassazione. Durante l’udienza, dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere incaricato, la Corte ha preso in esame le memorie depositate dalla difesa.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e perentorio. La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria ha impedito ai giudici di entrare nel vivo delle questioni sollevate dalla difesa, fermando il processo a uno stadio preliminare di valutazione della validità dell’atto di impugnazione.
La decisione non si è limitata a respingere l’appello. Come conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa doppia sanzione economica sottolinea la funzione deterrente della normativa, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge, che congestionano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità, la formula utilizzata nel dispositivo è chiara. La Corte ha ritenuto, sulla base degli atti e della relazione, che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Le cause di inammissibilità di un ricorso per cassazione sono molteplici e possono riguardare vizi di forma (come la mancata sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato), il mancato rispetto dei termini per la presentazione, o la proposizione di motivi non consentiti dalla legge, come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica prevista dal codice di procedura penale in questi casi, volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, è un diritto che deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma si traduce in un costo economico certo per chi lo ha proposto. Per gli avvocati, ciò evidenzia l’importanza cruciale di una valutazione preliminare rigorosa sulla fondatezza e sulla corretta formulazione dei motivi di ricorso. Per i cittadini, è un monito a comprendere che l’impugnazione non è un tentativo da fare a cuor leggero, ma un rimedio giuridico serio, il cui uso improprio è sanzionato dalla legge.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
In questo caso, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
L’ordinanza non specifica i motivi esatti, ma afferma che, dopo aver esaminato gli atti e sentito la relazione, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Generalmente, ciò avviene per vizi formali, mancato rispetto dei termini o perché i motivi proposti non sono consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25023 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25023 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/10/1989
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza dell
Corte di appello di L’Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribun di Teramo ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delit
detenzione di prodotti contraffatti per la vendita di cui all’art. 474, comma se cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta v motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di
all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, correttamente chiarito dalla corte di merito, il beneficio non era concedib
ragione del quantitativo non trascurabile di merce, a nulla rilevando, trattand un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzaz
dell’inganno, la circostanza che l’imputato non avesse venduto alcun prodotto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento del somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente