Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Questo tipo di decisione, sebbene concisa, ha implicazioni significative per la parte che ha presentato l’impugnazione, consolidando la decisione del grado precedente e aggiungendo ulteriori oneri economici. Analizziamo nel dettaglio il caso e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 15 maggio 2024. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, il soggetto ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per far valere le proprie ragioni.
L’obiettivo del ricorso era, presumibilmente, ottenere l’annullamento o la riforma della sentenza impugnata. Tuttavia, l’iter processuale davanti alla Cassazione ha avuto un esito sfavorevole per il ricorrente, arrestandosi a una fase preliminare.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza emessa a seguito dell’udienza del 21 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha posto fine al procedimento dichiarando il ricorso inammissibile. Questa declaratoria impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se i motivi di ricorso fossero fondati o meno.
La dichiarazione di inammissibilità agisce come un filtro, bloccando le impugnazioni che mancano dei requisiti essenziali previsti dalla legge. Le conseguenze per il ricorrente sono state immediate e duplici:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a farsi carico dei costi del giudizio di Cassazione.
2. Sanzione pecuniaria: È stata disposta una condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è un provvedimento sintetico che si limita a enunciare la decisione finale (il cosiddetto dispositivo), senza esporre nel dettaglio le ragioni giuridiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Generalmente, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, come la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (ad esempio, violazione di legge o vizio di motivazione), o la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti, non riesaminabili in sede di legittimità. La sanzione pecuniaria, inoltre, è una conseguenza tipica prevista dal codice di procedura penale proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso ai gradi di impugnazione è subordinato al rispetto di precise regole formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile non solo non produce l’effetto sperato di riesaminare la sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone. Questo caso serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere un’azione legale, specialmente davanti alla Suprema Corte, dove i margini di ammissibilità sono particolarmente rigorosi.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione sul ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità ha modificato la sentenza della Corte d’Appello?
No, dichiarare il ricorso inammissibile significa che la Corte di Cassazione non ha riesaminato la decisione. Di conseguenza, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24776 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24776 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a POLICORO il 05/01/1994
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME COGNOME
censura l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen., con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità, e il vizio di
motivazione sul punto;
Considerato che tale motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella
sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità, ed è aspecifico, in quanto non si confronta con
la motivazione della sentenza impugnata e non dimostra alcun vizio di manifesta illogicità della motivazione della stessa;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
Rilevato, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.