Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Conseguenze Economiche
L’esito di un processo non sempre si conclude con l’appello. Spesso si ricorre alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento. Tuttavia, l’accesso a questa corte è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue pesanti implicazioni. Comprendere perché un ricorso venga respinto senza nemmeno essere esaminato nel merito è fondamentale per chiunque affronti un percorso giudiziario.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. La parte soccombente in quella sede ha deciso di impugnare la decisione, presentando un ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che ha fissato l’udienza per la discussione.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha emesso un’ordinanza dal contenuto tanto breve quanto perentorio. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni dell’appellante, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’impugnazione non poteva essere presa in considerazione. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Un ricorso inammissibile può derivare da vizi di forma (es. presentato fuori termine), dalla mancanza dei motivi specifici richiesti dalla legge, o dal tentativo di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove, attività che non le compete. La dichiarazione di inammissibilità agisce come un filtro per impedire che la Corte venga sommersa da impugnazioni infondate o pretestuose, che mirano unicamente a ritardare l’esecuzione della sentenza.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione analizzata è un chiaro monito sulle conseguenze di un ricorso presentato senza i dovuti presupposti. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo rende la condanna precedente definitiva e irrevocabile, ma comporta anche una sanzione economica significativa per il ricorrente. La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di appelli temerari. Chi intende adire la Corte di Cassazione deve quindi essere consapevole che un’impugnazione superficiale o mal formulata non solo non porterà alcun beneficio, ma si tradurrà in un ulteriore e certo esborso economico.
Cosa significa quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza del grado precedente diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’ordinanza, il ricorrente è condannato a pagare sia le spese del procedimento sia un’ulteriore somma a titolo sanzionatorio, in questo caso 3.000,00 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
La decisione di inammissibilità della Cassazione può essere impugnata?
No, la pronuncia della Corte di Cassazione è definitiva. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso chiude il percorso giudiziario e rende la sentenza impugnata irrevocabile, non più soggetta a mezzi di impugnazione ordinari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24230 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24230 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale COGNOME NOME era stato condannato per i reati di cui agli artt. 497
e 640 cod. pen.;
-
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
-
che l’unico motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identic doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta
motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 1 dell sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente