Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23566 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23566 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per
il reato di cui all’art. 336 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto svolte sulla scorta
di un’alternativa valutazione delle risultanze di prova in relazione alla idoneità della condotta minatoria, che il ricorso risolve in una mera condotta “ingiuriosa e
parolaia”, ma trascurando l’obiettivo contenuto minaccioso delle frasi rivolte all’agente di polizia penitenziaria (l’imputato minacciava l’agente di colpirlo a pugni
in faccia se avesse fatto rapporto essendosi rifiutato di rientrare in cella);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025