Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16590 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16590 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 01/02/1973
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.4 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio,
non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo
riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3
della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025 Il consigli GLYPH estens e GLYPH
Il Presidente