Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16796 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16796 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 16/09/1984
avverso l’ordinanza del 29/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
(dato avviso alle parti)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
L’impugnazione in esame è stata proposta personalmente da NOME
Abbi il 12 novembre 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto.
Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno
2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi
che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt
571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del
21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271333 – 01).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano,
a norma dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 marzo 202; .