Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17317 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17317 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 19/08/1990
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’inattendibilità della persona offesa
l’assenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato di cui all’art. 629 cod.
indeducibile, perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quell già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli ste
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione;
considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato
ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine da 4 a 9 della sentenz impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazion
responsabilità e della sussistenza del reato, nonché della attendibilità della persona offesa;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.