Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29777 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29777 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CIRIE il 07/08/1999
Magenta provvedimento Mettere le generalità e gli aitri dati identificativi a norma dell’art. 52 <figs. 196103 in quanto. (sposto d'ufficio Di richiesta r§ parta C imticato dalla legge avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso avente ad oggetto il vizio di motivazione circa i criteri di valutazione della prova.
Osservato che le censure proposte sono generiche al confronto con l'articolata valutazione, compiuta dai giudici di appello, delle dinamiche familiari raccontate
dalla persona offesa, e che avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri familiari e nella documentazione medica (pag.4-5).
Correttamente, per la reiterazione di condotte abusanti, i fatti sono stati sussunti nel delitto di cui all'art. 572 cod. pen. ed è stato ritenuto altresì sussistente il dolo
contestato in termini assertivi dal ricorrente con argomentazioni fondate sulla lettura atomistica degli episodi aggressivi, viceversa riconducibili, per il carattere
di quotidiana sistematicità, nel reato abituale.
Del pari congruamente motivata appare la sentenza in punto di prova della responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia(somnna di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il
GLYPH 03/2025.