Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18051 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18051 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NARDO’ il 05/02/1984 DELL’NOME nato a NARDO’ il 25/09/1968
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
p ato avviso alle parti;’
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
La Corte d’appello di Lecce ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 599
cod. pen. pen., nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME i quale, trami rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la pre
pronuncia, lamentando il primo l’irrogazione di una pena illegale a causa dell’ome verifica circa la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentato
contestato al ricorrente, e il secondo l’omesso approfondimento della riconducib dei fatti a quelli contestati o, comunque, dei medesimi ad un’unica violazione, no
della congruità del trattamento sanzionatorio.
Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello
cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, r principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in te
concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi re alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giud
Osservato che i motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti non rientrano fra i appena elencati.
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.