Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13227 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13227 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il 01/09/1994
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 giugno 2024 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ragusa del 9 gennaio 2023 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed eur 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 187 d.lgs. 30 aprile n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell’art. 187 cod. strada, per essere stata riconosciuta la sua responsa penale per l’indicato reato pur essendosi lui unicamente trovato all’intern un’autovettura in sosta.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto co motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come esso, lungi dal confrontarsi con congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle anal doglianze eccepite con l’atto di appello – nella quale erano state congruame evidenziate le ragioni di integrazione con la sua condotta del reato prev dall’art. 187 cod. strada (cfr. pp. 3 e s. della sentenza impugnata) – re medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attravers presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. pr pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazion cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con speci indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fonda dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contest Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel cas esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ci solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione pe quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in sec
grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore