Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi secondo la Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre lo spunto per approfondire un requisito fondamentale: la specificità dei motivi. Quando questa manca, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche non trascurabili per chi lo propone. Vediamo insieme cosa è accaduto in questo caso e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’imputato, tramite il suo legale, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era, come di consueto, ottenere l’annullamento o la riforma della sentenza a lui sfavorevole.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è stato quello sperato dal ricorrente. La Corte ha infatti interrotto l’iter processuale sul nascere, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Suprema Corte: il Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza sintetica ma estremamente chiara, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non significa che i giudici abbiano dato torto o ragione al ricorrente nel merito della questione, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
La conseguenza diretta di tale decisione è stata duplice: in primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è divenuta definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nella motivazione addotta dai giudici per dichiarare l’inammissibilità. La Corte ha rilevato che i motivi del ricorso erano “prive di specificità”. Cosa significa concretamente? Significa che le argomentazioni presentate dal ricorrente erano generiche e non si confrontavano in modo puntuale con la “puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito”.
In altre parole, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o un errore in una sentenza. È necessario che il ricorso analizzi criticamente le ragioni esposte dai giudici del grado precedente, smontandole punto per punto con argomenti giuridici precisi e pertinenti. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse difese già respinte, senza spiegare perché le motivazioni della Corte d’Appello sarebbero errate, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questo è un errore tecnico che vanifica l’intero sforzo difensivo.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per attivare efficacemente questo controllo, è indispensabile formulare censure specifiche, tecniche e mirate.
La declaratoria di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche un onere economico significativo. La condanna alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare impugnazioni presentate senza la dovuta diligenza e preparazione tecnica. Per cittadini e avvocati, la lezione è chiara: la qualità e la precisione di un atto legale sono tanto importanti quanto le ragioni di fondo che lo sostengono.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Sulla base di quanto emerge dall’ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono privi di specificità, ovvero quando non si confrontano in modo puntuale e critico con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che il ricorrente deve indicare con precisione le parti della sentenza che contesta e spiegare dettagliatamente perché le motivazioni dei giudici di merito sarebbero errate, illogiche o in violazione di legge, non potendosi limitare a una critica generica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24749 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24749 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIARRE il 08/08/1985
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto dal difensore di NOME
COGNOME, in tema di carenza dell’elemento soggettivo del reato di evasione, è
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuale e logico apparato argomentativo dalla Corte di appello (cfr. pag. 2);
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto
l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.,
è parimenti riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito che, con motivazione immune da vizi sindacabili in sede di
legittimità, ha valorizzato l’intensità del dolo al fine di escludere il giudizio di tenuità dell’offesa (cfr. pag. 3);
Ritenuto infine che anche le residue censure relative alla mancata
applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata disapplicazione della recidiva – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – sono
prive di specificità, in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (cfr. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.