Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla redazione degli atti giudiziari, evidenziando come la mancanza di precisione possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. La Suprema Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha respinto l’impugnazione di un detenuto, non per il merito della questione, ma per un vizio procedurale fondamentale: l’aspecificità dei motivi addotti. Questo caso serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi chiari, dettagliati e giuridicamente fondati.
Il Contesto: Dal Reclamo al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un reclamo presentato da un detenuto, sottoposto al regime differenziato previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario. Il reclamo era stato rivolto al Tribunale di Sorveglianza competente.
Tuttavia, prima che il Tribunale potesse decidere nel merito, si è verificato un evento che ha cambiato le carte in tavola: il trasferimento del detenuto in un altro istituto di pena. Di conseguenza, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha rigettato il reclamo per “sopravvenuta carenza di interesse”, ritenendo che il trasferimento avesse di fatto superato l’oggetto della doglianza.
Contro questa decisione, il detenuto, tramite il suo legale, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di diverse norme procedurali e costituzionali.
I Motivi del Ricorso Inammissibile secondo la Suprema Corte
Il cuore della decisione della Corte di Cassazione risiede nella valutazione del ricorso presentato. I giudici hanno stabilito che l’atto era “aspecifico e privo della necessaria precisazione delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali posti a fondamento della richiesta”.
In altre parole, il ricorso non spiegava in modo chiaro e dettagliato perché la decisione del Tribunale di Sorveglianza fosse errata. Non basta semplicemente elencare le norme che si presumono violate; è indispensabile argomentare in modo puntuale, collegando la presunta violazione ai fatti specifici del caso e alla decisione impugnata. La mancanza di questa specificità ha impedito alla Corte di entrare nel merito della questione, portando inevitabilmente a una pronuncia di ricorso inammissibile.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere i costi del procedimento giudiziario.
In aggiunta, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni evidentemente infondate o redatte in modo negligente, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: un’impugnazione deve essere un atto di critica vincolata, non una generica lamentela. Il ricorrente ha l’onere di individuare con esattezza i vizi della decisione che contesta, fornendo al giudice superiore tutti gli elementi necessari per una valutazione ponderata. Un ricorso che si limita a enunciazioni di principio o a un richiamo astratto di norme, senza calarle nella realtà concreta del caso, non assolve a questa funzione. La specificità è, quindi, un requisito di ammissibilità essenziale per garantire il corretto funzionamento del sistema delle impugnazioni e il principio di economia processuale.
Le conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale per chiunque operi nel settore legale: la forma è sostanza. Un atto giudiziario, per essere efficace, deve essere redatto con la massima cura, precisione e chiarezza. Un ricorso inammissibile non solo rappresenta una sconfitta processuale per il cliente, ma comporta anche conseguenze economiche dirette. Questo caso ci insegna che la diligenza nella stesura degli atti non è un mero formalismo, ma un presupposto indispensabile per ottenere giustizia e tutelare efficacemente i diritti dei propri assistiti.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’, ovvero privo della necessaria e chiara precisazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che ne costituivano il fondamento.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, in questo caso, anche al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo il Tribunale di Sorveglianza aveva inizialmente rigettato il reclamo?
Il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo per ‘sopravvenuta carenza di interesse’, poiché il detenuto era stato nel frattempo trasferito presso un altro istituto penitenziario, rendendo di fatto superata la questione oggetto del reclamo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9175 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9175 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970
avverso il decreto del 09/07/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Torino
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato – per sopravvenuta carenza di interesse, stante il trasferimento del detenuto presso diverso istituto – il reclamo che era stato presentato da NOME COGNOME, detenuto in regim differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.
Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge, in riferimento artt. 24 Cost., 666 comma 2 e 667 cod. proc. pen. e 35-bis ord. pen.
Il ricorso è aspecifico e privo della necessaria precisazione delle ragioni di diritto e de elementi fattuali posti a fondamento della richiesta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025.