Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato a Fallire
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, per avere successo, l’atto deve rispettare requisiti rigorosi. Un ricorso inammissibile è un appello che non supera nemmeno il primo vaglio della Suprema Corte, venendo respinto senza un esame del merito. L’ordinanza n. 15857/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità e il tentativo di rimettere in discussione i fatti portino inevitabilmente a questa conclusione, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro. Il ricorrente, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a un atto di impugnazione. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza sintetica ma incisiva, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato le aspirazioni del ricorrente. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Una decisione che serve da monito sull’importanza di redigere un ricorso tecnicamente impeccabile.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali del processo penale di legittimità, che ogni avvocato dovrebbe conoscere a fondo.
Mancanza di Specificità dei Motivi
Il primo e più dirimente motivo di inammissibilità è stata la totale mancanza di specificità dell’atto. Secondo la Corte, i motivi del ricorso erano “privi di specificità” perché si limitavano a “riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame”.
In altre parole, l’avvocato del ricorrente non ha costruito una critica mirata e argomentata contro la logica giuridica della sentenza d’appello. Si è invece limitato a ripetere gli stessi argomenti già presentati (e respinti) in secondo grado. La legge (art. 591, co. 1, lett. c, c.p.p.) richiede una correlazione diretta tra le ragioni della sentenza impugnata e i motivi dell’appello. Se questa correlazione manca, il ricorso è generico e, quindi, inammissibile.
Il Divieto di Censure di Merito in Cassazione
Il secondo errore fatale è stato quello di proporre “censure di merito”. Il ricorrente, di fatto, chiedeva alla Cassazione di effettuare una “nuova valutazione delle risultanze acquisite”, ovvero di riesaminare le prove e i fatti del processo per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
La Corte ha ricordato il suo costante insegnamento: il giudizio di Cassazione è un “giudizio di legittimità”, non di merito. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Tentare di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio sui fatti è un errore che porta direttamente a un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
L’ordinanza in commento ribadisce una lezione fondamentale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che non ammette improvvisazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è essenziale che l’atto sia specifico, criticando puntualmente il ragionamento giuridico della sentenza impugnata e non limitandosi a ripetere difese già svolte. Inoltre, è cruciale concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto (violazioni di legge o vizi di motivazione), senza mai sconfinare in una richiesta di nuova valutazione del merito. Ignorare queste regole non solo rende il ricorso inutile, ma espone il cliente a ulteriori costi, come dimostra la condanna al pagamento dell’ammenda.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per mancanza di specificità dei motivi. Il ricorrente ha riproposto le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza instaurare una critica mirata e pertinente alle ragioni giuridiche della sentenza impugnata.
Cosa significa che il ricorso proponeva ‘censure di merito’?
Significa che il ricorso chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove del caso, un compito che non le spetta. Il ruolo della Cassazione è un giudizio di legittimità, ovvero verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti, non di decidere nuovamente sul merito della vicenda.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15857 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15857 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché fondati su argomen ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, co 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlaz le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto inoltre che i motivi di ricorso propongono censure di merito, senza considerare c secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rima comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/ dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente