Ricorso Inammissibile: Quando la Mancanza di Specificità Blocca l’Appello in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata prima ancora di entrare nel vivo della discussione. Il caso riguarda un ricorso inammissibile perché privo di specificità, un requisito fondamentale per chiunque intenda contestare una sentenza davanti alla Suprema Corte. Questo principio garantisce che il giudizio di legittimità non si trasformi in un terzo grado di merito, ma rimanga un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Ancona, che aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per contestare le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 7485 del 2024, ha messo un punto fermo alla vicenda processuale, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito un’analisi nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, poiché l’atto di impugnazione è stato ritenuto carente dei requisiti minimi previsti dalla legge processuale. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su ragioni procedurali molto precise. Il ricorso è stato giudicato privo di “concreta specificità”. Questo significa che i motivi presentati non erano sufficientemente dettagliati e mirati a criticare specifici errori di diritto della sentenza impugnata. In particolare, la Cassazione ha evidenziato diversi difetti:
1.  Tentativo di Rivalutazione dei Fatti: Il ricorrente non ha sollevato questioni di legittimità (cioè errori nell’applicazione delle norme di legge), ma ha cercato di ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di analisi è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
2.  Genericità e Mancanza di Correlazione: I motivi del ricorso erano generici e non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni dettagliate contenute nella sentenza della Corte d’Appello. In pratica, il ricorrente ha ignorato le risposte che i giudici di secondo grado avevano già fornito alle sue obiezioni, senza spiegare perché quelle risposte fossero errate in punto di diritto.
3.  Mera Riproduzione dei Motivi d’Appello: La Corte ha rilevato che le argomentazioni presentate in Cassazione erano una semplice riproposizione delle “doglianze difensive” già formulate nell’atto di appello e già ampiamente esaminate e respinte dai giudici di secondo grado. Un ricorso in Cassazione deve contenere elementi di novità e critica puntuale alla sentenza di appello, non essere una sua fotocopia.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione deve essere uno strumento di critica specifica e argomentata, non un tentativo generico di ottenere un nuovo giudizio. Dichiarare un ricorso inammissibile significa che la sentenza impugnata diventa definitiva, con tutte le conseguenze del caso per l’imputato.
Le implicazioni pratiche sono chiare: per avere una possibilità di successo in Cassazione, è essenziale formulare motivi di ricorso che attacchino la logica giuridica della sentenza precedente, evidenziando vizi di legge o difetti di motivazione manifesti e decisivi, senza mai scivolare in una richiesta di riesame delle prove. In caso contrario, come dimostra questa ordinanza, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo di concreta specificità. Si limitava a chiedere una nuova valutazione delle prove e a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare in modo puntuale le motivazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso tenta una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’?
Significa che il ricorrente chiede alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove (come testimonianze, documenti, perizie) e di dare loro un’interpretazione diversa da quella data dai giudici di primo e secondo grado. Questo non è consentito, poiché la Cassazione giudica solo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non sui fatti (giudizio di merito).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente la cui impugnazione viene dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7485 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7485  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME(:) COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si censura l’affermazione in ordine alla penale responsabilità per i reati ascritti, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurati), senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 9 gennaio 2024.