Ricorso Inammissibile: Perché Ripetere gli Stessi Motivi Porta al Rigetto
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando un principio fondamentale: non è possibile presentare in Cassazione una semplice copia dei motivi già discussi e respinti in appello. Questo caso evidenzia come un ricorso inammissibile non sia solo un errore procedurale, ma una precisa scelta del legislatore per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il corretto funzionamento del giudizio di legittimità.
I fatti del caso
Una persona, condannata dalla Corte d’Appello di Milano, ha presentato ricorso per Cassazione contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. L’appellante, nei suoi motivi di ricorso, ha essenzialmente riproposto le stesse argomentazioni già presentate e valutate nel secondo grado di giudizio, criticando la lettura dei dati processuali e l’attendibilità delle fonti di prova utilizzate dai giudici di merito.
La decisione sul ricorso inammissibile e i limiti della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta, basata su due pilastri fondamentali della procedura penale.
La pedissequa reiterazione dei motivi
In primo luogo, i giudici hanno qualificato i motivi del ricorso come una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello. Il ricorso per Cassazione non può essere una mera riproposizione delle stesse doglianze, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata. Deve cioè spiegare perché la decisione della Corte d’Appello è errata, non limitarsi a ripetere che le prove andavano interpretate diversamente. Quando un ricorso si limita a questo, i suoi motivi sono considerati “non specifici ma soltanto apparenti”, e ciò ne determina l’inammissibilità.
Il ruolo del Giudizio di Legittimità
In secondo luogo, la Corte ha ribadito la natura del proprio ruolo. La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti o delle prove a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente. Non può, quindi, accogliere un motivo di ricorso che si fonda su una “diversa lettura dei dati processuali”, perché ciò comporterebbe un nuovo esame del merito, precluso in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di preservare la funzione del giudizio di Cassazione. Accogliere ricorsi che si limitano a ripetere argomenti di merito già vagliati trasformerebbe la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio, snaturandone il ruolo di organo regolatore della corretta interpretazione della legge. La Corte ha citato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza Jakani del 2000), che ha consolidato il principio secondo cui è preclusa in Cassazione non solo la rivalutazione delle prove, ma anche il confronto tra la motivazione della sentenza e altri possibili modelli di ragionamento. Se la motivazione del giudice di merito è logica e priva di vizi, essa non può essere censurata in sede di legittimità, anche se erano possibili altre ricostruzioni dei fatti.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile formulare censure specifiche contro la logica giuridica della sentenza impugnata, evitando di riproporre questioni di fatto già decise. In caso contrario, il risultato sarà un ricorso inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se non presenta motivi specifici di critica alla sentenza impugnata, ma si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti (cosiddetta “pedissequa reiterazione”) o se chiede alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta.
Qual è la differenza tra un motivo di ricorso ‘specifico’ e uno ‘apparente’?
Un motivo è ‘specifico’ quando svolge una critica argomentata e puntuale contro la decisione del giudice precedente, evidenziando un errore di diritto o un vizio logico della motivazione. È ‘apparente’ quando, pur sembrando una critica, in realtà si limita a riproporre le stesse tesi difensive già esaminate e respinte, senza confrontarsi realmente con le ragioni della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è unicamente quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione ai capi C) e D) dell’impugnata sentenza, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza cggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pag. 6-8, ove la Corte in modo non illogico ha esposto il percorso che ha portato alla plurima individuazione della responsabile, sulla scorta di precisi elementi individualizzanti);
che peraltro il motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di legittimità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere NOME
Il Prei•lente