Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta alla Semplice Ripetizione
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una condanna, ma è un percorso irto di regole precise. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: non basta ripetere le stesse lamentele già respinte in appello. Il ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non centra il bersaglio, ovvero la critica puntuale a violazioni di legge o vizi logici della sentenza. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la mera riproposizione di argomenti già vagliati è destinata a fallire.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. L’imputato, ritenuto coinvolto in attività associative, decideva di contestare la decisione presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su un unico motivo: l’insufficienza della motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sua effettiva responsabilità.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dei motivi presentati. La Corte ha constatato che le argomentazioni del ricorrente non erano nuove, ma costituivano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In sostanza, l’imputato aveva ripresentato alla Cassazione lo stesso copione difensivo, sperando in un esito diverso.
Conseguenze Economiche della Decisione
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare ricorsi presentati senza validi presupposti legali, che congestionano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti e le prove. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Il ricorso, secondo i giudici, mirava a sollecitare un ‘improponibile sindacato’ sulle scelte valutative della Corte d’Appello, la quale aveva già fornito una motivazione logica e coerente, basata su un’approfondita disamina delle risultanze processuali. Riproporre le stesse censure, senza individuare vizi di legittimità (come violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione), trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, compito che non spetta alla Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un messaggio chiaro per chi intende adire la Corte di Cassazione: è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o palesi contraddizioni nel ragionamento del giudice di merito. La semplice riproposizione di doglianze già esaminate e rigettate è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori sanzioni economiche. Il ricorso per cassazione è uno strumento di controllo della legalità, non un’ulteriore possibilità di discutere il merito della vicenda.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza evidenziare specifiche violazioni di legge o vizi logici nella sentenza impugnata.
Cosa significa che il ricorso era una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi d’appello?
Significa che l’appellante ha riproposto alla Corte di Cassazione le medesime argomentazioni già esaminate e giudicate infondate nel precedente grado di giudizio, senza aggiungere nuove critiche pertinenti alla decisione della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34838 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ANOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso -con cui si contesta l’insufficienza della motivazione quanto alla sussistenza della responsabilità- è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 18 e 19 della sentenza impugnata ove viene fatto riferimento alle circostanze di fatto indicative del coinvolgimento nelle attività associative.
Considerato che, a fronte di una motivazione logica e non contraddittoria sulle questioni ora evidenziate, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritt vigenti in materia;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente