Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e sfavorevoli per chi si rivolge alla Corte di Cassazione. Significa che i giudici non entreranno nemmeno nel merito della questione, bloccando il tentativo di riesame sul nascere. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico di quali errori conducono a questa declaratoria, ribadendo principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di lesioni aggravate. L’imputato, non rassegnato alla decisione dei giudici di secondo grado, decideva di tentare l’ultima via, quella del ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’imputato basava la sua difesa davanti alla Suprema Corte su due argomenti: il primo contestava la correttezza della motivazione con cui era stata affermata la sua colpevolezza; il secondo lamentava una errata qualificazione giuridica del fatto e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Entrambi i motivi sono stati però respinti in maniera categorica, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Il Primo Motivo: la reiterazione rende il ricorso inammissibile
La Corte ha ritenuto il primo motivo del tutto inaccettabile per due ragioni fondamentali. In primo luogo, le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si era limitata a riproporre le stesse questioni senza muovere una critica specifica e pertinente alla motivazione della sentenza di secondo grado.
In secondo luogo, le censure si risolvevano in “mere doglianze in punto di fatto”, contestando ad esempio la valutazione del contenuto delle intercettazioni. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo giudice di merito: non può rivalutare le prove o sostituire la propria interpretazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire l’accaduto.
Il Secondo Motivo: censure manifestamente infondate
Anche il secondo motivo è stato giudicato palesemente infondato. L’imputato si lamentava della mancata riqualificazione del reato da tentato omicidio a lesioni aggravate e della non applicazione delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Corte ha rilevato che entrambe le richieste erano già state accolte dal giudice di primo grado. Pertanto, lamentarsi di qualcosa che era già stato concesso è risultato privo di qualsiasi logica e fondamento giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono un compendio di principi procedurali. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano privi dei requisiti minimi per poter essere esaminati. Il ricorso per legittimità deve attaccare vizi specifici della sentenza impugnata, non può essere un’occasione per ridiscutere l’intero processo. La ripetizione di argomenti già vagliati e respinti, così come la critica alla valutazione dei fatti, esulano completamente dalle funzioni della Suprema Corte. La manifesta infondatezza del secondo motivo, basato su una richiesta già soddisfatta, ha ulteriormente sigillato l’esito del giudizio.
Conclusioni: L’Insegnamento della Corte
Questa pronuncia ci insegna una lezione fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di diritto precise e ben argomentate. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche. L’imputato, infatti, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Ciò serve da monito: prima di adire la Suprema Corte, è essenziale un’analisi rigorosa per verificare che i motivi di ricorso non siano una sterile ripetizione e che non invadano la sfera, insindacabile in quella sede, della valutazione del fatto.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti richiesti dalla legge. Basandosi su questa ordinanza, ciò accade, ad esempio, se si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti in appello (pedissequa reiterazione) o se contesta la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito.
Cosa si intende per “pedissequa reiterazione” dei motivi di appello?
Significa riproporre in Cassazione gli stessi identici motivi già presentati e discussi nel giudizio di appello, senza sviluppare critiche specifiche e nuove contro la logica e la correttezza giuridica della motivazione della sentenza di secondo grado. È un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sugli stessi punti, cosa non permessa in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto della propria istanza, la parte che ha presentato il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13171 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazi posta a base del giudizio di responsabilità, è formulata per ragioni non consentite perché fonda su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla Corte d’appello (pagg. 8-10);
Ritenuto, inoltre, che il suddetto motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sed legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, anche in relazione valutazione del contenuto delle intercettazioni (attività riservata al giudice di merito);
Ritenuto, quanto al secondo motivo, che le censure afferenti alla differente qualificazio giuridica del fatto descritto al capo A) (lesioni aggravate, in luogo dell’imputazione per te omicidio) e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, poiché la qualificazione giuridica invocata, così come le attenuanti, sono state riconosciute dal giudice di primo grado;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
Il Consiglier COGNOME stensore
Il Presidente