Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28087 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28087 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 09/12/1991
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza
della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione
delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato
del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, la Corte d’appello ha correttamente spiegato (cfr., pagg. 2
e 3) che le modalità di accensione (accoppiando i fili del blocchetto di accensione divelto) e la indisponibilità di documenti di circolazione lasciavano presumere
l’origine ex delicto
del bene, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento;
il secondo motivo, sulla recidiva, è manifestamente infondato osservato che
giacché, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del riconoscimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla sussistenza dei presupposti, formale e sostanziale, della recidiva contestata, in particolare per la sussistenza di diverse condanne per rapine, reati contro il patrimonio, false identità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 luglio 2025.