Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18563 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18563 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 19/10/2000
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza resa dalla Corte d’appello su concordato delle parti ai sensi dell’art.
599-bis cod. proc. pen., lamentando omessa motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento, in particolare con riferimento al capo 4) dell’imputazione;
Rilevato che questa Corte ha più volte ribadito che, in tema
di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente ove esso
deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto
difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex aliis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170;
Ritenuto, dunque, che non sia ammissibile la denuncia del vizio di carente motivazione, essendo stata peraltro vagliata anche per il capo 4) l’assenza delle condizioni per addivenire al proscioglimento;
Rilevato che è stata pertanto adottata la procedura de plano contemplata dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
Ritenuto, infatti, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.