Ricorso Inammissibile: Quando la Valutazione della Pena è Insindacabile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio in Corte di Cassazione e quali sono i limiti di un ricorso inammissibile. Quando un imputato decide di contestare una sentenza di condanna, non può semplicemente chiedere ai giudici supremi di rivedere i fatti o la congruità della pena. La Corte, infatti, è un giudice di legittimità, non di merito. Vediamo nel dettaglio cosa significa.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente non contestava la sua colpevolezza, ma si doleva del trattamento sanzionatorio ricevuto. In particolare, le sue critiche si concentravano su due punti principali:
1. La mancata applicazione delle attenuanti generiche.
2. L’eccessività della pena inflitta.
In sostanza, l’imputato chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione, più favorevole, degli elementi che portano alla determinazione della condanna.
La Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste del ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte stabilisce che i motivi presentati non sono tra quelli che la legge consente di esaminare in sede di legittimità. Di conseguenza, oltre a confermare la condanna, ha ordinato al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La ragione fondamentale della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I giudici di primo e secondo grado (Tribunale e Corte d’Appello) si occupano del merito: analizzano le prove, ricostruiscono i fatti e determinano la pena adeguata. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, le lamentele sulla pena e sulle attenuanti sono questioni di merito. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione “sufficiente e non illogica” per le sue scelte. Poiché la sentenza impugnata era ben argomentata e aveva preso in considerazione le deduzioni difensive, non vi era spazio per una censura in sede di legittimità. I giudici supremi non possono sostituire la loro valutazione a quella del giudice di merito, a meno che quest’ultima non sia palesemente illogica o del tutto assente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: non si può utilizzare il ricorso in Cassazione come un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti o la congruità della pena. Un ricorso inammissibile per motivi di merito comporta non solo la conferma della sentenza, ma anche l’aggravio di ulteriori spese per il condannato. È essenziale, quindi, che i motivi di ricorso si concentrino esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto grave nella motivazione della sentenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti, relativi alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, riguardano valutazioni di merito che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione, la quale svolge un controllo di legittimità.
È possibile contestare l’entità della pena davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile contestare la misura della pena in sé, in quanto si tratta di una valutazione di merito. Si può contestare solo la motivazione con cui il giudice ha giustificato tale pena, ma unicamente se questa risulta manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40374 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40374 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferenti alla determinazione del trattamento puniti (attenendo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e all’eccessività della pena) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (si vedano pagine 5 e 6 della sentenza impugnata);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 novembre 2025.