Ricorso inammissibile: quando la motivazione del Giudice è sufficiente
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti la fondatezza dei ricorsi, in particolare quando questi riguardano l’operato del giudice di rinvio. In questo caso, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di una motivazione analitica e puntuale da parte del giudice che riesamina il caso dopo un annullamento parziale. Analizziamo insieme i dettagli di questa vicenda processuale.
I Fatti del Caso: Il Ritorno in Corte d’Appello
Tre imputati avevano presentato ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Questa Corte si era pronunciata come ‘giudice di rinvio’, ovvero era stata incaricata dalla stessa Cassazione di riesaminare un punto specifico di una precedente decisione: la motivazione relativa agli aumenti di pena applicati per la ‘continuazione’ tra i reati contestati. In sede di rinvio, la Corte d’Appello aveva effettivamente ridotto l’entità della pena per ciascuno degli imputati, accogliendo in parte le doglianze difensive.
Il Nuovo Ricorso in Cassazione
Nonostante la riduzione di pena, i tre imputati, tramite il loro difensore, hanno presentato un ulteriore ricorso in Cassazione. I motivi sollevati erano principalmente tre:
1. Violazione di legge: Si sosteneva che la nuova sentenza non rispettasse le norme di diritto.
2. Vizio di motivazione: Si contestava la logicità e completezza delle argomentazioni usate dalla Corte d’Appello per giustificare i nuovi aumenti di pena.
3. Inosservanza dell’obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente: Si accusava il giudice di rinvio di non aver seguito correttamente le indicazioni fornite dalla Cassazione nella precedente sentenza di annullamento.
La Decisione della Suprema Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. La decisione si basa su una valutazione chiara e netta dell’operato del giudice di rinvio. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello non solo si era conformata al dictum della Cassazione, ma aveva anche fornito una motivazione analitica e puntuale per la rideterminazione della pena. Pertanto, il tentativo di contestare nuovamente tale punto è stato considerato un’iniziativa processuale priva di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che il giudice di rinvio aveva assolto pienamente al suo compito. La Corte d’Appello aveva riesaminato il punto devolutole, ovvero la quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione, e aveva ridotto la sanzione. Crucialmente, aveva corredato questa nuova decisione con una motivazione specifica e dettagliata, spiegando le ragioni della riduzione. La Cassazione ha ritenuto che tale motivazione fosse logica, coerente e sufficiente a fugare ogni dubbio di violazione di legge o vizio argomentativo. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato privo di qualsiasi base giuridica che ne potesse giustificare l’accoglimento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non è possibile impugnare all’infinito una decisione se il giudice competente ha correttamente seguito le indicazioni e motivato adeguatamente le sue scelte. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato per gli imputati la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro. La pronuncia serve da monito sull’importanza di presentare ricorsi fondati su vizi concreti e non su un generico dissenso rispetto alla decisione del giudice, specialmente quando quest’ultimo ha già operato una revisione in senso favorevole all’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché è stato ritenuto manifestamente infondato. Il giudice di rinvio aveva adempiuto al suo compito, riducendo la pena e fornendo una motivazione analitica e puntuale, come richiesto dalla precedente sentenza della Cassazione.
Cosa significa ‘giudice di rinvio’?
È il giudice (in questo caso, la Corte d’Appello) a cui la Corte di Cassazione rimanda un processo dopo aver annullato una decisione precedente. Questo giudice deve riesaminare il caso attenendosi ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la loro condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36981 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
NOME nato a SEMINARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con un unico atto a firma del comune difensore, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, pronunciandosi quale giudice di rinvio limitatamente al punto devoluto della motivazione sugli aumenti applicati a titolo di continuazione, ha ridotto, a favore di ciascuno dei tre imputati, l’entità della pena inflitta;
Ritenuto che l’unico motivo del comune ricorso, che denuncia violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza dell’obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente, è manifestamente infondato, dato che il giudice di rinvio ha ridotto la misura degli aumenti di pena fornendo analitica e puntuale motivazione sul punto (cfr. pagg. 8 e 9);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/09/2024