Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Nel processo penale, l’atto di impugnazione è uno strumento fondamentale per la difesa, ma deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per l’imputato. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere l’importanza della specificità degli atti difensivi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un’ordinanza della Corte di Appello di L’Aquila che aveva dichiarato inammissibile un appello proposto da un imputato. Non accettando tale decisione, l’interessato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la correttezza del provvedimento della Corte territoriale. La questione è quindi giunta al vaglio della Suprema Corte, chiamata a valutare la legittimità della declaratoria di inammissibilità dell’appello originario.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di Appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto ritenuto manifestamente infondato.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Corte ha stabilito che l’unico motivo di ricorso presentato era ‘del tutto generico e aspecifico’, in violazione dell’art. 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Secondo i giudici, il ricorso mancava di specificare le ragioni di doglianza sia in fatto che in diritto. In altre parole, l’atto difensivo non si confrontava in modo critico e puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata, limitandosi a una contestazione vaga.
La Cassazione ribadisce un principio cardine del sistema delle impugnazioni: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario indicare con precisione quali parti del provvedimento si contestano e per quali specifiche ragioni giuridiche o fattuali. Un ricorso che non assolve a questa funzione non consente al giudice di comprendere l’oggetto del contendere e, pertanto, non può essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre un monito importante per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e una critica strutturata del provvedimento che si intende contestare. Evitare la genericità non è solo un mero requisito formale, ma una condizione essenziale per la validità dell’atto stesso. Un ricorso inammissibile non solo priva l’assistito della possibilità di un nuovo esame della sua posizione, ma lo espone anche a sanzioni economiche che possono essere rilevanti. La chiarezza, la precisione e la specificità dei motivi sono, quindi, le chiavi per un’efficace tutela dei diritti nel processo penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘del tutto generico e aspecifico’. Non specificava le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontava in alcun modo con le argomentazioni della decisione impugnata, violando così l’art. 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Cosa insegna questa decisione riguardo alla redazione di un atto di appello?
Questa decisione sottolinea che un atto di appello o ricorso deve essere specifico e non generico. È necessario che l’atto identifichi chiaramente gli errori contestati nella decisione precedente e fornisca argomentazioni giuridiche e fattuali puntuali a sostegno della propria tesi, altrimenti rischia di essere dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27283 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ORTONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso il provvedimento in epigrafe indicato, recante declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dall’interessato manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, immune da vizi logico-giuridici rinvenibili in questa sede
L’unico motivo dedotto appare manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, no specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in a modo con le argomentazioni della decisione impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
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