Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e rigore formale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quali sono le conseguenze di un’impugnazione carente dei requisiti essenziali. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile perché formulato in modo generico, una decisione che comporta non solo la conferma della sentenza precedente, ma anche pesanti sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un soggetto proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’obiettivo era ottenere una revisione della decisione di secondo grado. Tuttavia, l’atto di impugnazione presentato non è stato ritenuto idoneo a superare il vaglio preliminare della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in commento, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha applicato un principio consolidato, secondo cui la mancanza di colpa nella proposizione di un’impugnazione inammissibile è un’eccezione che non poteva trovare applicazione nel caso di specie.
Le Motivazioni: perché un ricorso inammissibile?
La Corte ha fondato la sua decisione su un punto cruciale: la genericità del motivo di ricorso. Secondo i giudici, l’atto presentato era ‘privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato’. In altre parole, il ricorrente non ha spiegato in modo specifico e dettagliato perché riteneva che la sentenza della Corte d’Appello fosse errata, limitandosi a una contestazione vaga e non circostanziata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche precise e pertinenti alla decisione che si intende contestare, indicando chiaramente le norme di legge che si assumono violate e come la loro errata applicazione abbia viziato la sentenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Chi intende impugnare una sentenza non può limitarsi a manifestare un generico dissenso, ma deve articolare una critica giuridica puntuale e ben argomentata. La sanzione economica, oltre al pagamento delle spese, serve da deterrente contro la presentazione di ricorsi esplorativi o dilatori. La decisione, citando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, conferma che la condanna alla sanzione pecuniaria è una conseguenza quasi automatica dell’inammissibilità, salvo rarissimi casi in cui si possa dimostrare un errore scusabile, ipotesi non ravvisabile in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo addotto era generico, privo di una specifica indicazione delle ragioni di diritto che lo giustificavano e senza riferimenti precisi alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso pari a 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
La condanna al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende è sempre automatica in caso di inammissibilità?
Sì, è una conseguenza prevista dalla legge, a meno che il ricorrente non dimostri di aver proposto il ricorso senza colpa, ovvero a causa di un errore scusabile. In questo caso specifico, la Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per escludere la colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44554 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44554 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1983
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e privo dell puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui rif alla motivazione dell’atto impugnato;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 200
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’ll ottobre 2024.