Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la “Doppia Conforme”
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando ci si trova di fronte a una cosiddetta “doppia conforme”. Questo principio si verifica quando le sentenze di primo e secondo grado concordano pienamente sulla valutazione dei fatti e sulla responsabilità dell’imputato. In tali circostanze, l’accesso al giudizio di legittimità diventa più stringente, richiedendo motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi.
Il Caso in Esame: Un Appello Basato su Motivi Già Valutati
Nel caso specifico, un imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso vertevano principalmente sulla presunta incapacità di intendere e di volere dell’imputato e sulla sua capacità di partecipare coscientemente al processo. Il ricorrente lamentava, inoltre, la mancata rinnovazione di una perizia psichiatrica che potesse accertare le sue condizioni.
Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, queste doglianze non erano nuove. Erano già state sollevate, analizzate e respinte sia dal tribunale di primo grado sia dalla Corte d’Appello, che avevano fornito motivazioni adeguate in merito.
Il Principio della “Doppia Conforme” e il Ricorso Inammissibile
Quando le corti di merito giungono a due decisioni conformi, il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti per la terza volta. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già sconfessate, senza evidenziare vizi specifici (come un’illogicità manifesta o una violazione di legge) nella decisione d’appello, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
La Corte ha infatti sottolineato che i motivi presentati erano “generici” e “ripetitivi”, configurandosi come “meramente apparenti”. In sostanza, l’appello non costituiva una critica costruttiva e puntuale alla sentenza di secondo grado, ma solo un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito, precluso in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un ragionamento lineare e rigoroso. I giudici hanno rilevato che i quattro motivi di ricorso, sebbene presentati sotto diversi profili, contestavano tutti la medesima questione, già ampiamente trattata e risolta. La sentenza di secondo grado, in particolare, aveva già fornito una risposta completa alle doglianze, consolidando la “doppia conforme”. Di conseguenza, i motivi del ricorso sono stati ritenuti inidonei a scalfire la coerenza logico-giuridica della decisione impugnata e, pertanto, sono stati giudicati inammissibili.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento riafferma un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma uno strumento per controllare la legittimità della decisione. Un ricorso che non si attiene a questa funzione, limitandosi a ripetere argomenti già vagliati, è destinato all’insuccesso e comporta ulteriori oneri economici per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere argomenti già esaminati e respinti dai giudici di primo e secondo grado, senza formulare una critica specifica e pertinente alla motivazione della sentenza d’appello.
Cosa si intende con “doppia conforme” in questo contesto?
Con “doppia conforme” si intende la situazione in cui la sentenza della Corte d’Appello conferma integralmente la decisione del tribunale di primo grado, sia riguardo alla ricostruzione dei fatti sia alla valutazione della responsabilità dell’imputato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6355 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6355 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCIARAFFA NOME COGNOME nato a CASTEL BARONIA il 07/08/1952
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i quattro motivi che, sotto vari profili, contestano la decisione giudiziale attinente alla capacità di intendere e di volere dell’imputato ed alla sua capacità di partecipare al giudizio, anche in relazione alla mancata rinnovazione o esperimento di perizia sulle condizioni psichiche dell’imputato, sono meramente ripetitivi di doglianza già adeguatamente affrontate e risolte nel corso tanto del primo che del secondo grado di giudizio (cfr., in particolare, pg.8 e 9 della sentenza di secondo grado), che hanno pertanto dato vita, sul punto, come su ogni altra questione relativa alla affermazione di responsabilità, ad una ‘doppia conforme’;
ritenuto pertanto che i motivi sono generici, perché ripetitivi, e quindi meramente apparenti ma in verità inidonei a costituire una risposta critica alle motivazioni della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.