Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna in caso di ‘doppia conforme’
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte dai giudici di primo e secondo grado. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché generico e non critico verso la sentenza d’appello. Analizziamo questa importante ordinanza per capire il concetto di ‘doppia conforme’ e le conseguenze di un ricorso mal formulato.
Il caso in esame: un appello senza novità
I fatti processuali sono lineari. Un imputato, dopo essere stato condannato in primo grado, vedeva la sua condanna confermata anche dalla Corte d’Appello. Non dandosi per vinto, decideva di presentare ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge.
Tuttavia, l’atto presentato alla Suprema Corte non introduceva nuovi elementi critici o analisi specifiche della sentenza di secondo grado. Al contrario, si limitava a riproporre le medesime censure e argomentazioni che erano già state attentamente valutate e respinte sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello. Questa strategia processuale si è rivelata controproducente.
La strategia del ricorso e i suoi limiti
Il ricorrente ha tentato di contestare l’ascrivibilità del delitto basandosi su argomenti già ampiamente discussi e superati nelle fasi precedenti del processo. La Corte di Cassazione ha notato come il ricorso mancasse di una ‘specifica critica analisi’ delle ragioni che avevano portato i giudici d’appello a confermare la prima sentenza. In pratica, l’atto era una mera riproduzione di doglianze precedenti, ignorando completamente le motivazioni fornite dalla Corte territoriale.
Le motivazioni della Cassazione: il principio della ‘doppia conforme’
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri fondamentali.
Il primo è la genericità del ricorso. Un ricorso per essere ammissibile deve confrontarsi direttamente con la sentenza che impugna, evidenziandone gli specifici errori logici o giuridici. Ripetere argomenti già disattesi senza spiegare perché la motivazione d’appello sarebbe errata rende il ricorso non scrutinabile nel merito.
Il secondo, e più rilevante, è il principio della cosiddetta ‘doppia conforme’. La Corte ha sottolineato che quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado, le due decisioni si integrano a vicenda, formando un ‘unico corpo decisionale’. Questo accade specialmente quando entrambe le sentenze utilizzano gli stessi criteri di valutazione delle prove e giungono alle medesime conclusioni. In questo scenario, il ricorso in Cassazione deve essere ancora più incisivo e specifico, poiché deve smontare una struttura argomentativa già consolidata in due gradi di giudizio.
Essendo state rispettate queste condizioni nel caso di specie, la Corte ha concluso che il ricorso non superava la soglia di ammissibilità.
Le conclusioni: le conseguenze del ricorso inammissibile
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. La Corte lo ha infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione è un rimedio straordinario, non una terza istanza di merito. Per avere successo, deve essere fondato su motivi specifici, critici e pertinenti rispetto alla sentenza impugnata, soprattutto di fronte a una ‘doppia conforme’ che ha già blindato la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte nei due precedenti gradi di giudizio, senza una specifica critica alla motivazione della sentenza d’appello.
Cosa si intende per ‘doppia conforme’ in questo contesto?
Significa che la sentenza della Corte d’Appello ha confermato pienamente la decisione del Tribunale di primo grado, adottando gli stessi criteri di valutazione delle prove. Di conseguenza, le due sentenze formano un unico corpo decisionale, rendendo la motivazione complessiva più solida.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna penale è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6397 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6397 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 04/07/1969
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’art. 493 ter cod. pen., è generico poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante l’ascrivibilità del prevenuto al delitto oggetto di contestazione, in considerazione dei molteplici elementi ben esposti dalla Corte di appello, con significato del tutto convergente a quelli già messi condivisibilmente in evidenza dal giudice di primo grado);
che, del resto, la sentenza impugnata costituisce una c.d. “doppia conforme” della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale (cfr. pag. 5), sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 280654 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025