Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Motivi di Rigetto
Quando si presenta un appello, è fondamentale che i motivi siano nuovi e fondati. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, ovvero un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare del giudice. Nell’ordinanza in esame, la Corte ha ribadito un principio cruciale: riproporre le stesse argomentazioni già respinte in precedenza porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche.
Il Contesto del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’appellante contestava la decisione del giudice di merito, cercando di ottenere una riforma della sentenza di condanna. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, che ha analizzato la sua conformità ai requisiti di legge.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale pronuncia non risiede in un’analisi del merito della vicenda (la colpevolezza o meno dell’imputato), ma in un vizio procedurale dell’impugnazione stessa. I giudici hanno riscontrato che i motivi addotti dal ricorrente erano essenzialmente una riproposizione di argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del precedente grado di giudizio.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni alla base della decisione sono chiare e dirette. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse privo di solidità giuridica perché si fondava su argomenti già esaminati e motivatamente respinti. I giudici hanno sottolineato come il tentativo di riproporre le medesime questioni, senza introdurre nuovi elementi o critiche pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata, non possa trovare accoglimento.
Il riferimento a un precedente specifico del 2017, menzionato implicitamente nel testo, rafforza l’idea che la linea difensiva fosse non solo ripetitiva rispetto al giudizio d’appello, ma forse anche basata su strategie già dimostratesi inefficaci in passato.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono di grande importanza pratica. Presentare un ricorso inammissibile non è solo un’azione inutile, ma anche dannosa. Ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la declaratoria di inammissibilità comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali, ovvero i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila Euro.
Questa decisione serve da monito: l’impugnazione non è uno strumento per ritentare all’infinito con le stesse argomentazioni, ma un rimedio giuridico che richiede motivi specifici, nuovi e pertinenti per criticare efficacemente la decisione precedente. In caso contrario, il risultato è una secca dichiarazione di inammissibilità con relative sanzioni economiche.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si fonda su motivi che sono già stati adeguatamente valutati e respinti dal giudice del grado precedente, risultando quindi una mera riproposizione di argomenti già disattesi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di 3.000 Euro.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano stati ‘già adeguatamente vagliati’?
Significa che il giudice della Corte d’Appello aveva già esaminato in modo approfondito e corretto le argomentazioni difensive presentate, fornendo una risposta giuridica completa e motivata per respingerle. Riproporle in Cassazione senza nuovi spunti critici le rende irricevibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1124 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1124 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 21/11/1987
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR:ETTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi già adeguatamente vaglia e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda il riferi precedente specifico del 2017);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.