Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione Penale ci offre l’opportunità di approfondire il concetto di ricorso inammissibile e le sue dirette conseguenze per chi lo propone. Con una sintetica ma decisa ordinanza, la Suprema Corte ha messo un punto fermo a una vicenda processuale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo i dettagli di questa decisione.
Il Fatto: Un Appello Contro la Decisione di Bari
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. Un soggetto, ritenendosi leso dalla decisione di secondo grado, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento. L’obiettivo era, evidentemente, ottenere un annullamento o una riforma della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza lapidaria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa dichiarazione non entra nel merito delle ragioni dell’appellante; piuttosto, si ferma a un livello preliminare, sancendo che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti minimi per poter essere giudicato.
Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, l’ordinanza ha stabilito due sanzioni a carico del ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Condanna al pagamento di una somma di tremila euro: questo importo è destinato alla Cassa delle ammende, un fondo statale utilizzato per finanziare progetti di reinserimento sociale dei condannati e per migliorare le strutture penitenziarie.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame, per sua natura sintetica, non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a considerare il ricorso inammissibile. Tuttavia, nella prassi giudiziaria, le cause di inammissibilità sono ben definite e possono includere, a titolo esemplificativo, la presentazione del ricorso fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici previsti dal codice di procedura, o la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti, non consentite in sede di legittimità.
La decisione, pur senza entrare nel dettaglio, applica un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, è subordinato al rispetto rigoroso di forme e termini. La mancanza di tali requisiti impedisce al giudice di esaminare la fondatezza delle doglianze, rendendo l’impugnazione vana e costosa.
Conclusioni: L’Importanza dei Requisiti Formali nel Processo Penale
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale: la preparazione di un ricorso per Cassazione richiede massima perizia e attenzione ai requisiti formali. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in un’ulteriore condanna economica per il proponente. La decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, capace di navigare le complesse regole della procedura penale per evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha esaminato il merito della questione sollevata dal ricorrente?
No, dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte non ha valutato la fondatezza delle argomentazioni, ma ha rilevato un difetto procedurale o formale che ha impedito l’esame nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27385 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27385 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 04/03/1991
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME Joseph avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla idoneità della condotta
materiale ad integrare il reato contestato;
ritenuto che il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è
manifestamente infondato, essendo stateenucleate le ragioni sottese alla scelta discrezionale in ordine alla quantificazione della pena e all’esclusione delle
generiche;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 luglio 2025
Il Consigliere NOME
Il Presid te