Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25057 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25057 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 21/04/1958
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre avverso la Sentenza con cui la Corte di Appello di
Napoli che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, h dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 8 d.lgs 10 marzo 2000,
relativo all’annualità fiscale del 2014 per decorso del termine di prescrizione e ha ridetermi la pena, in anni 1 e mesi 10 di reclusione, per i reati di cui all’art. 8 d.P.R. n. 74 del 20
annualità fiscali dal 2015 al 2017, articolando due motivi di ricorso; deduce violazione di leg vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonché
all’eccessività del trattamento sanzionatorio ed all’aumento ex art. 81 cod. pen.;
Considerato che i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di
legittimità poiché le stesse sono costituite riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagl e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica
con il ricorso, ed inoltre sono manifestamente infondati poiché la motivazione risulta congr esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle deduzioni difensive, avendo il giudi
merito già riconosciuto le attenuanti generiche nella massima estensione e valutato, alla streg dei parametri di cui agli artt. 132 ss. cod. pen., il notevole importo delle fatture fals
conseguente evasione fiscale quali elementi per giustificare il discostamento dal minimo editta tenuto conto altresì dei profili di personalità del ricorrente (precedenti penali) e con aumento per la continuazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.