Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17383 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17383 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il 20/04/1974 COGNOMENOME nato a QUALIANO il 24/01/1946
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza della
motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità dei prevenuti, è
tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di d e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivaz
sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di
legge in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie fondanti l’afferma di colpevolezza dei ricorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittim
quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertin
individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticament valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cass delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il C nsigl . re Estensore