Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile. Questo provvedimento, sebbene sintetico, è emblematico della funzione di filtro della Suprema Corte e delle sanzioni previste per chi adisce la giustizia senza rispettare i requisiti procedurali. Comprendere la portata di una tale decisione è fondamentale per chiunque si trovi ad affrontare l’ultimo grado di giudizio in materia penale.
I Fatti del Caso: Il Contesto Processuale
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, emessa nell’ottobre del 2024. Il ricorrente, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha deciso di impugnarla dinanzi alla Corte di Cassazione, l’organo al vertice della giurisdizione italiana. Il caso è stato assegnato alla settima sezione penale, che, dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha proceduto alla decisione in camera di consiglio.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e perentorio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se il ricorrente avesse torto o ragione sui fatti contestati. Piuttosto, la decisione si ferma a un livello preliminare, constatando che l’atto di impugnazione mancava dei presupposti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza non dettaglia le specifiche ragioni dell’inammissibilità, ma si concentra sulle conseguenze giuridiche ed economiche che ne derivano. La dichiarazione di un ricorso inammissibile non è priva di effetti per il proponente. Al contrario, la legge prevede precise sanzioni processuali. In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ovvero i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento. In secondo luogo, e in aggiunta alle spese, la Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria. Il ricorrente è stato condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un fondo statale destinato al finanziamento di attività di reinserimento sociale e al miglioramento delle infrastrutture penitenziarie. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle norme procedurali, che congestionano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve avvenire nel rispetto delle regole. Un’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere sorretta da motivi validi e specifici, come previsto dal codice di procedura penale. Presentare un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di ottenere una revisione della sentenza impugnata, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Questa ordinanza serve da monito: prima di intraprendere la via del ricorso per cassazione, è indispensabile una valutazione attenta e professionale dei presupposti di ammissibilità, per evitare di incorrere in una condanna certa alle spese e a una pesante sanzione pecuniaria.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Come conseguenza diretta, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria inflitta in questo caso?
L’ordinanza ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del procedimento.
Quale decisione era stata impugnata con il ricorso?
Il ricorso era stato proposto contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari in data 10 ottobre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17564 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17564 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 22/09/1998
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
i
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto
con riguardo al primo, si contesta la sussistenza degli estremi della resistenza ex art 337
nell’ottica della idoneità oppositiva della condotta mesa in atto dal ricorrente sulla base ricostruzione parziale del fatto che, di contro, operata in linea con le valutazione rese dai g
del merito, non messe in crisi dal ricorso, danno conto senza incertezze dei costituti del re contestato ( si veda il par 6.3.1.);
con riguardo al tema della addotta eccessività della pena contestata dal secondo motivo, i rilievo è manifestamente infondato perchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficien
e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 marzo 2025.