Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25051 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25051 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 25/11/1965
avverso la sentenza del 26/09/2024 del TRIBUNALE di TERMINI RAGIONE_SOCIALE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ois.e
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza dylia Tribunale di Termini Imerese
che l’ha condannata alla pena di euro 1.500 di ammenda per il reato di cui all’art. 727 comma cod. pen., articolando un motivo unico di ricorso, deduce la violazione di legge penale e il
di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui al
62 bis cod.pen.
Considerato che il motivo unico di ricorso, è manifestamente infondato là dove il tribuna ha rilevato l’assenza di elementi positivi di valutazione ed ha invero valorizzato un atteggiame
di spiccata insensibilità dell’odierna ricorrente nei confronti degli animali. Nel pervenir conclusione, il tribunale si è attenuto al principio di diritto secondo il quale la concessio
attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificar un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato evidenziando, al contrari
elementi di segno negativo tratti dalle modalità del fatto (detenzione di n. 27 cani in condi incompatibili con la loro natura e produttiva di sofferenze perché privi di cibo e acqua
motivazione non manifestamente illogica è insindacabile in questa sede.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa
delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 giugno 2025.