Ricorso Inammissibile: Quando il Giudicato Progressivo Limita l’Appello
Nel complesso panorama della procedura penale, la dichiarazione di un ricorso inammissibile rappresenta un esito definitivo che impedisce l’esame nel merito delle questioni sollevate. Questa situazione, spesso frustrante per la parte che ricorre, è tuttavia fondata su principi giuridici solidi volti a garantire la certezza del diritto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 27253/2024, offre un chiaro esempio di come il principio del “giudicato progressivo” possa determinare l’inammissibilità di un ricorso, specialmente quando il giudizio è circoscritto a specifici punti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Quest’ultima si era pronunciata in qualità di “giudice del rinvio”, ovvero era stata chiamata a decidere nuovamente sul caso dopo un precedente annullamento parziale da parte della stessa Corte di Cassazione. È cruciale sottolineare che l’annullamento era stato disposto limitatamente a un singolo aspetto della vicenda: il profilo sanzionatorio. Ciò significa che tutte le altre parti della sentenza, inclusa la dichiarazione di responsabilità penale dell’imputato, erano già divenute definitive e non più discutibili.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e le Sue Ragioni
Nonostante il perimetro del giudizio fosse chiaramente definito, il ricorrente ha tentato di sollevare nuovamente questioni che andavano oltre il profilo sanzionatorio, in particolare l’eccezione di estinzione del reato per prescrizione. La Corte di Cassazione ha prontamente respinto tale tentativo, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Il Principio del Giudicato Progressivo
La chiave di volta della decisione risiede nel concetto di giudicato progressivo. Questo principio stabilisce che, quando un’impugnazione non contesta tutte le statuizioni di una sentenza, le parti non contestate diventano definitive (passano, appunto, in “giudicato”). Nel caso di specie, la responsabilità penale dell’imputato era già stata accertata in via definitiva. Pertanto, la Corte d’Appello, in sede di rinvio, non poteva fare altro che attenersi al mandato ricevuto dalla Cassazione, ossia ricalcolare la pena, senza poter tornare a discutere della colpevolezza o di cause di estinzione del reato come la prescrizione.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha disposto la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di impugnazioni temerarie o palesemente infondate.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono lineari e rigorose. Il ricorso è stato considerato inammissibile perché le censure proposte erano “manifestamente infondate”. La Corte ha evidenziato come il giudizio di rinvio fosse strettamente vincolato all’oggetto dell’annullamento parziale, ovvero il solo profilo sanzionatorio. Qualsiasi tentativo di riaprire il dibattito su punti già coperti da giudicato, come la responsabilità penale e la conseguente impossibilità di dichiarare la prescrizione, era destinato a fallire. La Cassazione ha così riaffermato l’importanza del giudicato progressivo come strumento per garantire l’efficienza e la certezza del processo penale, evitando che questioni già decise possano essere rimesse in discussione all’infinito.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: i limiti di un’impugnazione e del successivo giudizio di rinvio sono invalicabili. Il giudicato progressivo cristallizza le parti della sentenza non contestate, impedendo future discussioni su di esse. Questa decisione serve da monito sull’importanza di formulare ricorsi mirati e pertinenti all’oggetto del contendere, poiché l’introduzione di censure manifestamente infondate o non consentite porta non solo al rigetto del ricorso, ma anche a significative sanzioni economiche a carico del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano manifestamente infondate e riguardavano aspetti, come la prescrizione del reato, che erano già stati decisi in via definitiva e non rientravano nell’oggetto del giudizio di rinvio, limitato al solo profilo sanzionatorio.
Cosa significa “giudicato progressivo” in questo contesto?
Significa che la parte della sentenza relativa all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato, non essendo stata oggetto dell’annullamento da parte della Cassazione, era diventata definitiva e non poteva più essere messa in discussione. Il processo poteva proseguire solo sulla parte annullata (la pena).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27253 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su censure manifestamente infondate, avendo la Corte del merito, operando quale giudice del rinvio in esito ad annullamento parzial della sentenza impugnata reso, da questa Corte, limitatamente al solo profilo sanzioNOMErio escluso la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato in ragione del riscontrato giudica progressivo formatosi sul giudizio di responsabilità all’esito della sentenza rescindente multis, Sez. 2, sentenza n. 4109 del 2016)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 giugno 2024.