Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2306 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2306 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si con l’affermazione in ordine alla penale responsabilità, anche in ragione violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, è privo di co specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probator un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi d adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudi avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisame emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazio normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la prop valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogni mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed event altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verifica coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, alla stregu
stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, inoltre, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio», deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l’argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa – seppur plausibile – a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.