Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25027 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25027 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di
Appello di L’Aquila che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Vasto h affermato la penale responsabilità dell’imputata in ordine al delitto di furto in abit
aggravato;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che contesta la mancata esclusione della recidiva – è aspecifico e manifestamente infondato;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo non solo risu intrinsecamente indeterminato, ma difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste
fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,
Galtelli, Rv. 268823), in cui la corte territoriale ha rilevato che il giudice di prime cure applicato alcun aumento per la recidiva, determinando la pena in misura prossima al minimo
edittale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 giugno 2025
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