Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24264 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24264 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENOVESE NOME COGNOME nato a ALTOFONTE il 07/01/1986
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con
cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 5 settembre
2011, n. 159, commesso a Isola delle Femmine il 9 agosto 2023.
Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell’immediatezza dei fatti dalle Forze dell’ordine risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole
alla posizione processuale dell’imputato, che veniva trovato alla guida di un autoveicolo, pur essendo sottoposto a una misura di sorveglianza con obbligo di
soggiorno e sprovvisto di patente di guida.
Ritenuto, inoltre, che l’elevato disvalore della condotta posta in essere da
COGNOME, che risultava gravato da gravi precedenti penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla
funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212804 – 01).
Ritenuto, infine, che tali connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell’offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.