Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
Presentare un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di formulare motivi di impugnazione validi e pertinenti. L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: non si può chiedere alla Cassazione di trasformarsi in un giudice di merito.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione precedente su due fronti principali. In primo luogo, metteva in discussione la valutazione delle prove relative a determinate prestazioni indicate in una fattura, cercando di ottenere una nuova analisi del materiale probatorio. In secondo luogo, richiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche, adducendo circostanze che, a detta della Suprema Corte, erano state esposte in modo puramente assertivo, senza alcun supporto probatorio concreto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione è stata netta e basata sulla manifesta infondatezza dell’impugnazione. I giudici hanno stabilito che i motivi proposti non rientravano tra quelli che possono essere esaminati in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza entrare nel merito delle questioni sollevate, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione. Il primo motivo di ricorso inammissibile era la sua natura ‘rivalutativa, assertiva ed esplorativa del merito’. In altre parole, il ricorrente chiedeva ai giudici di Cassazione di fare ciò che la legge vieta: riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella, ritenuta adeguata e coerente, della Corte d’Appello. La Cassazione non è un ‘terzo giudice’ dei fatti, ma un giudice della legge.
Per quanto riguarda la richiesta di attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che i motivi erano basati su ‘circostanze non dimostrate e allegate e puramente asserite’. Non è sufficiente affermare di avere diritto a un beneficio; è necessario fornire elementi concreti e provati a sostegno della propria richiesta, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve da monito: un’impugnazione deve essere fondata su solidi motivi di diritto. Proporre un ricorso inammissibile non è un’azione priva di conseguenze. In base all’art. 616 del codice di procedura penale e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente (come nel caso di motivi manifestamente infondati), scatta una duplice sanzione. Oltre alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, il ricorrente deve versare una somma alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, pertanto, rafforza la funzione della Corte di Cassazione come custode della corretta interpretazione della legge, sanzionando chi tenta di abusare dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare il merito della vicenda e le prove, un’attività che non rientra nelle sue competenze. Inoltre, le argomentazioni relative alle attenuanti generiche sono state considerate puramente assertive e non supportate da prove.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, non riesaminare i fatti o le prove del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12594 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BITONTO il 01/03/1950
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1. GLYPH Il ricorso di NOME è inammissibile siccome rivalutativo, assertivo ed esplorativo del merito in tema di considerazione della esistenza o meno di prestazioni richiamate in fattura, a fronte di una motivazione che appare adeguata e coerente. Quanto alle attenuanti generiche rivendicate, il motivo deduce circostanze non dimostrate e allegate e puramente asserite. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2024