Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Presentare un’impugnazione in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa fase è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue pesanti conseguenze. Questo provvedimento, pur nella sua sinteticità, è un chiaro monito sull’importanza di rispettare i rigidi requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge per adire la Corte di Cassazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 2 marzo 2023. L’imputato, cercando di ribaltare la decisione dei giudici di secondo grado, si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione, la quale, dopo aver notificato l’avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere, ha esaminato il caso in udienza il 21 marzo 2025.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e perentorio: la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se l’imputato avesse torto o ragione sui fatti contestati. La declaratoria di inammissibilità è una decisione puramente processuale: significa che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Le cause di inammissibilità possono essere molteplici:
* Vizi di forma: come la mancata sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione.
* Scadenza dei termini: il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre il limite temporale previsto dalla legge.
* Motivi non consentiti: il ricorso per Cassazione può essere proposto solo per violazione di legge e non per riesaminare i fatti del processo, che sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Quando la Corte rileva uno di questi vizi, o altri previsti dal codice di procedura penale, il suo giudizio si arresta a questa verifica preliminare, senza procedere oltre.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Questo è comune in provvedimenti di questo tipo, dove la motivazione è spesso considerata implicita nella natura stessa dei motivi di ricorso presentati, ritenuti dalla Corte manifestamente infondati o non conformi ai canoni del giudizio di legittimità. In sostanza, la Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio preliminare necessario per una discussione nel merito.
Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, il ricorrente subisce una condanna economica. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha condannato l’individuo al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione non solo punitiva ma anche dissuasiva, per scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati che appesantiscono il sistema giudiziario. Questa ordinanza, quindi, ribadisce un principio fondamentale: il diritto all’impugnazione deve essere esercitato con perizia e nel rigoroso rispetto delle regole processuali, pena la sua preclusione e l’applicazione di sanzioni economiche.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rendendo così definitiva la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’ordinanza spiega i motivi specifici dell’inammissibilità?
No, il testo dell’ordinanza si limita a dichiarare l’inammissibilità e a statuire sulle spese, senza entrare nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato a tale decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24736 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24736 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ALTAMURA il 24/12/1982
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME ha
censurato l’inosservanza dell’art.
62-bis cod. pen e il vizio di motivazione in
ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e, con il secondo motivo, l’assenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena;
Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si
risolvono nella proposizione di astratti principi di diritto non riferiti alla sentenza impugnata e nella confutazione in fatto di alcuni degli argomenti espressi dalla
Corte di appello a fondamento del proprio apprezzamento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.