Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17388 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17388 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 28/11/1994 NOME nato il 13/12/1977
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME presentati con
atto unitario nonché la memoria inviata per PEC;
considerato che i motivi a base dei ricorsi, che contestano l’affermazione di
responsabilità, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudic
merito e perché sono formulati senza alcun rispetto dei criteri propri del giud di legittimità, ma semplicemente riproponendo differenti ipotesi ricostruttive;
ritenuto che l’impugnazione sia, nel suo complesso, la mera riproposizione
delle tesi dell’atto di appello, al fine di ottenere una rivalutazione del operazione non consentita innanzi a questa Corte;
osservato, quanto alla memoria, a prescindere dalla già segnalata tardività
della stessa, che i primi due motivi (nuovi) sono manifestamente infondati poiché
(1°) le parti hanno facoltà, non obbligo di presentar memoria nella presen procedura ed in concreto il P.G. non l’ha presentata, con conseguente impossibili
di comunicare alcunché e carenza di interesse della parte a sollevare la questio
(2°) l’avviso per l’udienza spetta esclusivamente al difensore, che regolarmente ricevuto;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Cosi’ deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C nsigliere Estensore
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