Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna
Nel sistema giudiziario, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti rende il ricorso inammissibile. Questo principio non è una mera formalità, ma una garanzia di efficienza e serietà del processo. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le ragioni dietro una decisione di inammissibilità e le sue conseguenze.
Il Caso: Un Appello contro la Sentenza della Corte di Torino
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, attraverso i suoi legali, aveva sollevato diverse questioni, tra cui la richiesta di messa alla prova, l’applicazione di pene sostitutive e il riconoscimento di un’attenuante legata al risarcimento del danno. La Corte d’Appello aveva respinto tutte queste richieste con motivazioni dettagliate.
Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di proseguire la sua battaglia legale presentando ricorso in Cassazione. Tuttavia, i motivi addotti erano, secondo la Suprema Corte, una fotocopia di quelli già presentati in appello, senza introdurre nuove e pertinenti censure di legittimità.
La Decisione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è semplice e fondamentale nel diritto processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o riproporre le stesse difese. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito.
Quando un ricorso si limita a ripetere argomenti già vagliati e disattesi, senza evidenziare specifici errori giuridici (violazioni di legge o vizi di motivazione) nella sentenza impugnata, esso diventa aspecifico e, di conseguenza, inammissibile. In questo caso, la Corte ha agito come un filtro, impedendo che il sistema giudiziario venisse congestionato da un appello privo dei requisiti essenziali.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone la natura meramente riproduttiva e, in alcuni casi, la genericità.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il nucleo della decisione risiede nella constatazione che l’appellante non ha criticato la ratio decidendi della sentenza d’appello, ma si è limitato a ripresentare le sue tesi. La Corte d’Appello aveva già fornito risposte giuridicamente corrette a ogni punto sollevato:
* Messa alla prova: Era stata negata per l’incompatibilità del programma proposto con lo stato di detenzione dell’imputato e per una valutazione di adeguatezza basata sui parametri dell’art. 133 del codice penale.
* Pene sostitutive: Il diniego si basava su un giudizio prognostico negativo, ovvero la previsione che l’imputato non avrebbe rispettato le prescrizioni. Questa previsione non era fondata unicamente sui precedenti penali, ma su una valutazione complessiva.
* Attenuante del risarcimento: La Corte d’Appello aveva rilevato che il risarcimento del danno non era stato nemmeno effettuato. Su questo punto specifico, il ricorso in Cassazione era completamente silente, dimostrando ulteriormente la sua debolezza argomentativa.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare e significative. Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’analisi approfondita e tecnica della sentenza di secondo grado, finalizzata a individuare errori di diritto o vizi logici nella motivazione. Non è una seconda opportunità per sperare in una diversa valutazione dei medesimi elementi. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce, quindi, un monito fondamentale: le impugnazioni devono essere uno strumento serio e mirato, non un tentativo dilatorio o ripetitivo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi generici, ripetitivi e non specifici.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente non essere d’accordo con una sentenza per fare ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo questa ordinanza, per un ricorso in Cassazione è necessario sollevare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori di diritto o vizi di motivazione, e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43933 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43933 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 07/11/1972
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, per la messa alla prova, pag. 4 quanto all’incompatibilità del programma richiesto con lo stato di detenzione e all’adeguatezza del programma stesso che va condotta con riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.; pag. 5 sulla mancanza di condizioni per applicare pene sostitutive, in cui il giudizio prognostico di non adempimento delle prescrizioni non è stato basato sulla sola esistenza di precedenti penali) o aspecifici (in ordine all’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., in primis la Corte di appello ha ritenuto neppure effettuato il risarcimento del danno, aspetto sul quale il ricorso è silente);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31./1Ó/2Ó24.